Premesso che oltre il 90% dei prodotti esige, per poter
diventare oggetto di scambio, una confezione o un
imballaggio, si deduce che l'identificazione del prodotto
stesso deve necessariamente avvenire attraverso il suo
contenitore. Quindi un'altra importante funzione
dell'imballaggio è quella di permettere a chiunque di
conoscerne il contenuto, senza la necessità di aprire
l'involucro. L'identificazione del contenuto di una
confezione può avvenire: con film stampato, con etichetta
adesiva, con marcatura termica o ad inchiostro.
Applicate sulla confezione, riproducono a stampa, in
disegno o fotografia, il prodotto contenuto. L'etichetta
può essere applicata anche su imballaggi di spedizione e
potrà indicare, oltre al nome del mittente e del
destinatario, il peso del collo, la via di inoltro e
eventualmente il codice del contenuto.
Art.
1 - L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al
consumo finale nonchè la loro presentazione e la relativa
pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.
Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati agli
ospedali, ai ristoranti, alle mense e ad altre collettività
simili.
Agli effetti del presente decreto si intende.
a) per etichettatura, l'insieme delle indicazioni, marchi
di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si
riferiscono al prodotto alimentare e che figurano
direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi
o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o
fascette legati al prodotto medesimo, o, in conformità a
qunato stabilito nel successivo art. 12, sui documenti di
accompagnamento del prodotto alimentare;
b) per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato,
l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale
al consumatore finale, costiutita da un prodotto alimentare
d dall'imballaggioin cui è stato confezionato prima di
essere messo in vendita, avvolta interamente o in pòarte da
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta
o alterata.
Art. 2 - L'etichettatura non deve indurre in errore
l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare
e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità,
sulla composizione, sulla qualità, sulla durabilità,
sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o
di ottenimento del prodotto stesso.
L'etichettatura non deve altresì attribuire al prodotto
alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire
malattie nè accennare a tali proprietà, salvo quanto possa
essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire
effetti o proprietà che non possiede, o caratteristiche
particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi
possiedano le stesse caratteristiche.
I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi
riguardano anche le modalità di
realizzazionedell'etichettatura nonchè la presentazione dei
prodotti alimentari e la relativa pubblicità.
Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi:
a) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o
alla loro confezione;
b) il materiale utilizzato per il confezionamento;
c) il modo in cui sono disposti;
d) l'ambiente nel quale sono esposti.
Art. 3 - Salvo quanto disposto dagli articoli successivi,
la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le
seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) il quantitativo netto;
d) il termine minimo di conservazione;
e) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora
sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto;
f) le istruzioni per l'uso;
g) il luogo di origine o di provenienza;
h) il nome o la regione sociale o il marchio depositato e
la sede del fabbricante o del confezionatore o di un
venditore stabilito nella Comunità economica europea;
i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di
confezionameto per i prodotti fabbricati o confezionati in
Italia per la vendita nel territorio nazionale;
l) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande aventi un contenuto alcoolico superiore a 1,2% in
volume ( lettera aggiunta al D.M.28.11.1987, n. 595)
E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non
riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al
precendete comma.
Qualora le indicazioni siano fornite in più lingue, i
caratteri relaivi alle diciture in lingua italiana debbono
essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture
in altre lingue.
Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o più
specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.
Stampante di codici a barre diretta o a trasferimento
termico
Dispenser automatici per la distribuzione di
etichette autoadesive
Codificatore ad
inchiostro
ELENCO DEGLI
INGREDIENTI
QUANTITATIVO
NETTO
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
(DATA DI SCADENZA)
MODALITA' DI CONSERVAZIONE E DI UTILIZZAZIONE
LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA
NOME - RAGIONE SOCIALE O MARCHIO DEPOSITATO
SEDE DEL FABBRICANTE O DEL CONFEZIONATORE O DI
UN VENDITORE STABILITO NELLA C.E.E.
INDIRIZZO DEL FABBRICANTE